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LE NOVITA' :  NORMATIVE LEGGE FINANZIARIA 2006 E COLLEGATO

Si trasmette la Circolare n. 1- 2006  elaborata dall’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C.

 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 1 –  2006 ( prot. n. 60.23 del 10.01.06)

 

 

 

Oggetto: Legge Finanziaria 2006 e Collegato -

 

 

 

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Finanziaria 2006 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n. 302 del 29 dicembre 2005 – S.O. n. 211/L, consta di un unico articolo suddiviso in 612 commi ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2006; la legge è stata preceduta dal “Collegato” di cui al D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, pubblicata nel S.O. n. 195/L alla G.U. n. 281 del 2 dicembre 2005.  

      Si riportano sinteticamente le disposizioni di maggiore interesse.

 

A-     Collegato alla Finanziaria – D.L. n. 203/2005 convertito in legge n. 248 del 2 dicembre 2005 –

 

Art. 1    E’ incentivata la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale con il riconoscimento al Comune steso di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo a seguito dell’intervento del Comune che abbia contribuito all’accertamento.

 Art. 5-bis – Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore ad un ventesimo (in precedenza un decimo) del valore stesso.

Art. 5-ter -  Il periodo minimo di ammortamento degli immobili acquisiti in “leasing immobiliare” è stabilito in 15 anni anziché in 8, come previsto fino ad oggi.

Art. 7 - Viene stabilita l’esenzione dall’ICI per gli immobili gestiti da enti non commerciali destinati, tra l’altro, allo svolgimento di particolari attività, tra cui quelle sportive, anche se l’attività svolta è quella commerciale. La disposizione modifica la precedente normativa e, pertanto, l’esenzione si applica a prescindere dalla natura commerciale dell’attività svolta nell’immobile, essendo sufficiente il requisito della natura dell’ente. Ne consegue che, ad esempio, un’associazione sportiva – ente non commerciale – potrà godere dell’esenzione ICI su un immobile anche se nello stesso immobile svolge un’attività commerciale. La norma è stata, però, resa, di fatto, irretroattiva dal comma 133 della Finanziaria 2006 disponendosi la non restituzione di imposte eventualmente pagate prime del 1° gennaio 2006.

               

            B-    B-    Legge 23 dicembre 2005, n. 266 -  Finanziaria 2006

           

-          Commi da 52 a 64E’ stata stabilita la riduzione del 10 per cento, rispetto al 2005, delle indennità e dei compensi spettanti ai membri del  Parlamento nazionale ed europeo, ai sindaci, ai presidenti di provincia e regione ed ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, nonché ai componenti delle altre strutture e organismi, ed ai componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Sono, inoltre, previsti tagli alle consulenze, alle spese di rappresentanza, ai contratti pubblici ed alle auto “blu”.

-          Comma 101 - Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008. è autorizzata la spesa annua di 15 milioni di euro per 15 anni a favore degli enti locali  organizzatori.

-          Comma 121 - Sono state prorogate per l’anno 2006 le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio. La quota deducibile in dieci anni degli importi a carico del contribuente per le spese sostenute nel 2006, fino ad un massimo di 48.000 euro, sale dal 36 al 41%  mentre torna ad essere del 20% l’aliquota IVA che prima era agevolata (10%).

-          Comma 125 - E’ prorogata al 31 dicembre 2006 l’indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di ciclomotori, motocicli ed autovetture. Tuttavia, limitatamente all’acquisto, all’importazione ed all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili degli stessi beni, l’indetraibilità è ridotta dal 90 all’85%.

-          Comma 128 - Con interpretazione autentica è stato chiarito che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle società e associazioni sportive dilettantistiche all’interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dalla relativa imposta  di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 

-          Comma 133 - Con riferimento all’art. 7, comma 2-bis del D.L. n. 203/2005 che ha introdotto l’esenzione dall’ ICI per gli immobili di proprietà degli enti non commerciali anche se adibiti ad attività commerciali (vedasi precedente punto A), è stato stabilito che non si fa luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta relativamente all’ICI eventualmente pagata prima della 1° gennaio 2006.

-          Comma 137 - Dal 1° gennaio 2006 in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, se l’importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro, non si esegue il versamento o il rimborso del credito d’imposta.

-          Commi 331-333 -  Per ogni figlio nato o adottato negli anni 2005 e 2006 è concesso un assegno di 1000 euro sempre che il nucleo familiare abbia un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000.

-          Comma 335 - Per il 2005 le spese documentate, sostenute per il pagamento delle rette degli asili nido per un importo non superiore a 632 euro per ogni figlio, sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19%.

-          Comma 336- Per l’anno 2006 è istituito un fondo di 10 milioni di euro per la concessione di garanzia relativamente alla contrazione di mutui per l’acquisto della prima casa da parte di giovani, lavoratori subordinati o con contratto di lavoro a tempo determinato, di età non superiore a 35 anni  e con reddito complessivo annuo inferiore a 40.000 euro.

-          Comma 337 - Per l’anno 2006 i contribuenti possono destinare una quota dell’IRPEF pari al 5 per mille da destinare, a scelta del contribuente stesso, alle finalità di volontariato e a sostegno di Onlus nonché a l finanziamento della ricerca sanitaria e delle attività sociali svolte dal comune di residenza.

-          Commi 343-345- E’ istituito un apposito fondo per risarcire i danni sofferti dai risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Al beneficio sono ammessi anche  i risparmiatori che hanno riportato danni in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

-          Comma 361 - A favore delle imprese è prevista una riduzione dell’1% dell’obbligo di versamento dei contributi sociali.

-          Comma 390 - L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto la vendita di veicoli è effettuata gratuitamente nel Comune di residenza, nelle cancellerie presso gli uffici giudiziari, al PRA o dai titolari delle agenzie autorizzate.

-          Comma 466 - E’ istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito d’impresa e dagli esercenti arti o professioni nella misura del 25%. L’addizionale si applica sulla parte di reddito proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi.

-          Comma 467 - Sui corrispettivi per la ricezione di programmi di contenuto pornografico viene soppressa l’aliquota agevolata IVA del 4%.

-          Commi 469-479 - Viene concessa la possibilità per le imprese di rivalutare i beni posseduti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2004, nel bilancio dell’esercizio successivo. Possono avvalersi del beneficio le società di capitali e le società di persone previo pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 12% per i beni ammortizzabili ed al 6% per quelli non ammortizzabili. L’ammortamento del bene sul costo rivalutato è, però, consentito a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui è operata la rivalutazione. E’, poi, possibile affrancare la riserva, con pagamento in tre rate annuali, senza interessi, di una somma pari al 7% del relativo importo.

-          Comma 496 - In caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, le plusvalenze realizzate, anziché concorrere alla determinazione del reddito complessivo come redditi diversi con tassazione ordinaria, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 12,50%.

-          Comma 497 - Ai fini dell’imposta di registro, per le sole cessioni tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, di immobili ad uso abitativo, la base imponibile, su richiesta della parte acquirente, è costituita dal valore catastale dell’immobile stesso, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto e gli onorari notarili sono ridotti del 20%.

-          Comma 499 e segg.- Viene introdotta la “programmazione fiscale”. Trattasi di un concordato preventivo che ha valore per il triennio 2006-2008 con relativa proposta per sanare i redditi del 2003 e 2004. L’amministrazione finanziaria proporrà, entro il prossimo 16 ottobre, una proposta al contribuente che potrà evitare accertamenti e verifiche pagando un’imposta sostitutiva sui maggiori redditi pari al 23% (o il 28%).

-          Comma 521 - A modifica dell’art. 5-bis, comma 1 del D.L. n. 203/2005 (vedere punto A), le quote di ammortamento del valore di avviamento sono deducibili in 18 annualità anziché in 20.